Regolamento
Art. 355
In vigore dal 3 gen 1931
In sostituzione del vitto in natura stabilito per gli allievi carabinieri Reali, è concessa agli allievi del Corpo un'indennità vitto di L. 5 giornaliere, che viene amministrata dai direttori delle Scuole e conteggiata unitamente alla paga e sul capitolo delle paghe, stipendi ed altri assegni di carattere continuativo.
Tale quota potrà essere variata con decreto del Ministero dell'interno, sentito quello delle finanze.
L'indennità vitto non viene corrisposta agli allievi in licenza per motivi privati o per malattie non dipendenti da cause di servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-355