Regolamento

Art. 353

In vigore dal 3 gen 1931
Ai sottufficiali, guardie scelte e guardie spettano le indennità di P. S. distinte nelle tre categorie sottoindicate quando sono comandati in servizio collettivo di ordine pubblico anche se in concorso della truppa: a) indennità di prima categoria per i servizi di pubblica sicurezza che richiedono pernottamento fuori della residenza ordinaria; b) indennità di seconda categoria per i servizi di pubblica sicurezza che richiedono trasferimento fuori della residenza ordinaria col ritorno in questa nel giorno medesimo; c) indennità di terza categoria pei servizi di pubblica sicurezza compiuti nella loro ordinaria residenza soltanto però nei casi in cui vengano impegnati in azioni repressive, per tali intendendosi gli effettivi servizi di piazza prestati allo scopo di tutelare e ristabilire l'ordine minacciato o turbato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-353

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Art. 353 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo