Regolamento
Art. 351
In vigore dal 3 gen 1931
Anche quando, per deficienza di locali, non possono essere assegnati come alloggio, gli ambienti nel numero prescritto o non possono essere date dall'Amministrazione le altre comodità stabilite, l'alloggio in natura, qualunque esso sia, purchè goduto, toglie il diritto alla indennità di alloggio.
In tali casi, l'agente avrà facoltà di optare per l'alloggio in natura, così com'è disponibile, ovvero per la indennità mensile d'alloggio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-351