Regolamento
Art. 346
In vigore dal 3 gen 1931
La indennità di alloggio spettante agli agenti ammogliati o vedovi con prole decorre dal giorno in cui comincia a decorrere lo stipendio o la paga, oppure dal giorno in cui gli agenti contraggono matrimonio.
Essa viene assegnata dal Ministero con decreto da registrarsi alla Corte dei conti.
La concessione e la cessazione dell'indennità di alloggio viene fatta constare con inserzione nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.
Analogamente si provvederà per l'indennità giornaliera di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-346