RegolamentoTitolo XVII

Art. 302

In vigore dal 3 gen 1931
Ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie ammogliati o vedovi con prole, che non usufruiscano di alloggio in caserma, viene corrisposta l'indennità di alloggio stabilita per i pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali; agli agenti celibi o vedovi senza prole che risiedono in luoghi dove non esistono caserme e che siano perciò costretti ad alloggiare in locali privati, spetta un'indennità giornaliera di L. 3,20. Tale indennità è ridotta alla metà quando gli agenti stessi possono essere alloggiati in locali in uso dell'Amministrazione, senza poter fruire degli effetti di casermaggio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-302

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Art. 302 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo