Regolamento›Titolo XVII
Art. 300
In vigore dal 3 gen 1931
I sottufficiali comandanti di stazione e, nei capoluoghi dove esiste l'ufficio speciale Comando agenti un funzionario addetto all'ufficio stesso, devono alloggiare, possibilmente, in caserma.
Quando siano ammogliati, i loro alloggi debbono essere composti, se possibile, dello stesso numero di ambienti stabiliti per gli alloggi dei pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-300