RegolamentoTitolo XVII

Art. 301

In vigore dal 3 gen 1931
La concessione degli alloggi che si rendano disponibili nelle caserme viene fatta con disposizione del Prefetto, sentito il questore. Le concessioni di alloggi in natura e le relative cessazioni debbono essere subito segnalate al Ministero per i provvedimenti di competenza, a norma degli e seguenti del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-301

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 301 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo