Regolamento›Titolo XVII
Art. 301
In vigore dal 3 gen 1931
La concessione degli alloggi che si rendano disponibili nelle caserme viene fatta con disposizione del Prefetto, sentito il questore.
Le concessioni di alloggi in natura e le relative cessazioni debbono essere subito segnalate al Ministero per i provvedimenti di competenza, a norma degli e seguenti del presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-301