RegolamentoTitolo XVII

Art. 305

In vigore dal 3 gen 1931
Ogni funzionario di P. S. o comandante di stazione che ha in consegna oggetti di casermaggio, deve tenere al corrente apposito inventario, sul quale debbono essere iscritti tutti gli oggetti di proprietà dell'appaltatore esistenti nel rispettivo ufficio o caserma. In caso di cambiamento di consegnatari, l'inventario previ i necessari accertamenti, dovrà essere vistato dal consegnatario cessante e da quello subentrante, il quale ultimo assume con ciò la consegna e la responsabilità degli oggetti inventariati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-305

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Art. 305 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo