RegolamentoTitolo XVII

Art. 308

In vigore dal 3 gen 1931
Trimestralmente, a cura del questore, sarà provveduto alla compilazione dei conti delle competenze dovute all'appaltatore. I conti anzidetti devono essere corredati, secondo le prescrizioni del capitolato d'appalto, degli stati delle giornate di presenza degli agenti e delle persone di loro famiglia accasermati durante il trimestre, con dichiarazione che l'impresa ha soddisfatto interamente ai suoi doveri, e debbono essere trasmessi alla locale Prefettura non oltre il limite di tempo stabilito dal capitolato anzidetto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-308

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Art. 308 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo