RegolamentoTitolo XVII

Art. 303

In vigore dal 3 gen 1931
Le caserme sono prese in consegna dal questore o dal funzionario di P. S. distaccato, ai quali spetta la designazione dell'uso dei vari locali di esse. Alla pulizia delle caserme sarà provveduto con inservienti; la relativa spesa sarà divisa in parti uguali fra gli agenti accasermati, sugli assegni dei quali dovrà essere trattenuta alla fine di ogni mese, facendo ciò risultare dai registri paghe. L'assunzione degl'inservienti, per i quali dovranno essere accertati i requisiti di buona condotta e di moralità, verrà autorizzata dal questore o dal capo dell'ufficio di P. S. distaccato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-303

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Art. 303 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo