RegolamentoTitolo XVII

Art. 298

In vigore dal 3 gen 1931
Sulla porta di ogni caserma dovrà essere apposto lo stemma Nazionale il quale porterà nella parte superiore la leggenda: «Corpo degli agenti di P. S.» e nella parte inferiore l'indicazione della stazione o dell'ufficio speciale Comando agenti di P. S. che nella caserma stessa abbiano sede. Gli stemmi dovranno essere conformi al modello di cui all'allegato n. 6.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-298

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Art. 298 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo