Regolamento›Titolo XVII
Art. 298
In vigore dal 3 gen 1931
Sulla porta di ogni caserma dovrà essere apposto lo stemma Nazionale il quale porterà nella parte superiore la leggenda: «Corpo degli agenti di P. S.» e nella parte inferiore l'indicazione della stazione o dell'ufficio speciale Comando agenti di P. S. che nella caserma stessa abbiano sede.
Gli stemmi dovranno essere conformi al modello di cui all'allegato n. 6.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-298