RegolamentoCapo III

Art. 294

In vigore dal 3 gen 1931
I graduati e le guardie muniti della tessera di riconoscimento, hanno diritto al libero percorso sulle linee tramviarie e automobilistiche urbane limitatamente a due per ogni vettura, cumulativamente però con i graduati e militi delle altre Forze armate dello Stato in servizio di pubblica sicurezza e con l'obbligo di prendere posto in piedi, uno per piattaforma.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-294

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Art. 294 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo