RegolamentoTitolo XVI

Art. 290

In vigore dal 3 gen 1931
Allo scopo di assicurare nei reparti la necessaria uniformità di indirizzo, di controllare l'andamento dei servizi di amministrazione e disciplina e di rilevare eventuali inconvenienti in fatto di alloggi, di igiene o di altra natura, il Prefetto, il questore o l'ufficio speciale Comando agenti dove verrà istituito, disporranno che da un funzionario di P. S. siano praticate ispezioni frequenti ed improvvise alle stazioni del Capoluogo ed ai reparti o distaccamenti di qualche importanza esistenti fuori di esso, i cui risultati dovranno essere riassunti in concise relazioni da rimettersi al Ministero con un cenno dei provvedimenti adottati in merito ad eventuali inconvenienti che si rilevassero. Allo stesso scopo e per accertamenti generici o specifici di qualsiasi natura, saranno praticate ispezioni da parte del Ministero a mezzo di propri funzionari, ai reparti tutti, agli uffici speciali di Comando agenti di P. S. ed agli uffici di P. S. in genere, per quanto riguarda l'amministrazione e la disciplina del Corpo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-290

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Art. 290 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo