Regolamento›Capo III
Art. 292
In vigore dal 3 gen 1931
Gli allievi chiamati alle Scuole di polizia fruiranno, nei viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi suindicati, delle riduzioni stabilite per gli agenti effettivi. Essi saranno muniti del foglio di viaggio e delle richieste per le riduzioni, dalle Questure e dagli uffici di P.
S. distaccati ove esistono ed in caso diverso dai podestà.
Il rimborso delle spese di viaggio anticipate dagli arruolandi e la corresponsione delle indennità giornaliere di trasferta ad essi spettanti, in ragione di L. 8, saranno effettuate dai direttori delle Scuole di polizia.
Storico versioni
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