RegolamentoCapo III

Art. 291

In vigore dal 3 gen 1931
Le riduzioni di tariffa sulle Ferrovie dello Stato per i viaggi degli appartenenti al Corpo e loro famiglie e per il trasporto delle loro masserizie e bagagli, s'intendono accordate con le norme e condizioni tutte del regolamento trasporti militari sulle Ferrovie dello Stato. Per i viaggi da effettuare sulle linee ferroviarie, tramviarie, extra urbane e di navigazione interna, concesse all'industria privata, e sulle linee di navigazione sovvenzionate, le riduzioni di tariffe si intendono accordate con le norme in vigore in base alle convenzioni ed ai capitolati vigenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-291

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Art. 291 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo