Regolamento›Capo III
Art. 291
In vigore dal 3 gen 1931
Le riduzioni di tariffa sulle Ferrovie dello Stato per i viaggi degli appartenenti al Corpo e loro famiglie e per il trasporto delle loro masserizie e bagagli, s'intendono accordate con le norme e condizioni tutte del regolamento trasporti militari sulle Ferrovie dello Stato.
Per i viaggi da effettuare sulle linee ferroviarie, tramviarie, extra urbane e di navigazione interna, concesse all'industria privata, e sulle linee di navigazione sovvenzionate, le riduzioni di tariffe si intendono accordate con le norme in vigore in base alle convenzioni ed ai capitolati vigenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-291