RegolamentoTitolo XVII

Art. 295

In vigore dal 3 gen 1931
All'accasermamento degli agenti di P. S. provvedono le Amministrazioni provinciali in conformità delle norme di cui al R. decreto 5 luglio 1923, n. 1773. I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie, ad eccezione degli ammogliati e vedovi con prole, sono accasermati. In ciascuna località dove risiedono reparti deve esservi quella disponibilità di caserme che, a giudizio del Prefetto, è ritenuta indispensabile ai bisogni del servizio. Il questore o il capo dell'ufficio di P. S. distaccato possono, per esigenze di servizio o di disciplina, far pernottare, a turno, in caserma anche gli ammogliati. Il questore può autorizzare gli agenti celibi, in seguito a loro domanda, ad alloggiare temporaneamente fuori caserma, ma tale provvedimento deve trovare giustificazione in specialissime circostanze, e cioè quando il richiedente sia unico sostegno di genitori in avanzata età o di fratelli minorenni, domiciliati nella stessa sua sede ed abbisognevoli di assistenza.
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Art. 295 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo