Regolamento›Titolo XVII
Art. 297
In vigore dal 3 gen 1931
La scelta delle caserme è subordinata all'approvazione del Ministero. Le proposte relative saranno dai questori inoltrate ai Prefetti con una dettagliata relazione.
Per tutti i lavori di riparazione e di adattamento che occorressero alle caserme, il comandante della stazione ne riferisce al capo dell'ufficio di P. S. distaccato od al questore, cui spetta, dopo opportuni accertamenti, richiederne l'esecuzione all'Amministrazione provinciale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-297