RegolamentoTitolo XVII

Art. 297

In vigore dal 3 gen 1931
La scelta delle caserme è subordinata all'approvazione del Ministero. Le proposte relative saranno dai questori inoltrate ai Prefetti con una dettagliata relazione. Per tutti i lavori di riparazione e di adattamento che occorressero alle caserme, il comandante della stazione ne riferisce al capo dell'ufficio di P. S. distaccato od al questore, cui spetta, dopo opportuni accertamenti, richiederne l'esecuzione all'Amministrazione provinciale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-297

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 297 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo