Regolamento›Capo III
Art. 293
In vigore dal 3 gen 1931
L'agente in viaggio, sostando in località ove trovasi un ufficio di P. S. deve presentarsi al titolare del medesimo, il quale è tenuto a vidimare il documento di viaggio ed a procurare, occorrendo, che l'agente possa consumare le refezioni in caserma.
L'agente in tali circostanze ha l'obbligo, qualora la sosta si prolunghi, di alloggiare in caserma. Sono esenti da tali obblighi gli agenti che si trovino in servizio isolato indipendente.
Sono altresì esentati dai ripetuti obblighi gli agenti ammogliati che viaggiano con le rispettive famiglie; essi devono però farsi vidimare i documenti di viaggio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-293