RegolamentoTitolo XVII

Art. 309

In vigore dal 3 gen 1931
Le spese di riscaldamento dei locali e quelle di illuminazione esterna delle caserme nelle ricorrenze solenni, quando non vi sia provveduto nei contratti di casermaggio, sono a carico del Ministero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-309

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo