Regolamento›Titolo XVIII›Capo I
Art. 314
In vigore dal 3 gen 1931
Sull'esemplare dei ruoli che rimane presso le Questure e le Direzioni delle Scuole di polizia dovranno registrarsi, nelle apposite colonne, tutti i pagamenti fatti per assegni fissi, in modo da poter sempre riscontrare l'esattezza delle somme pagate, il periodo di tempo al quale si riferiscono ed il mese in cui avvenne il pagamento.
Qualora trattisi di competenze corrisposte in un mese diverso da quello cui si riferiscono, il pagamento dovrà registrarsi nella colonna del mese nel quale si effettua, con annotazione del periodo relativo.
Identico procedimento seguiranno le Prefetture.
Il Ministero invece pel controllo sulle spese fisse, si servirà dei ruoli oppure di altro sistema.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-314