RegolamentoTitolo XVIIICapo I

Art. 317

In vigore dal 3 gen 1931
Le richieste di cui al precedente articolo debbono pervenire alle Prefetture non oltre il 20 di ogni mese distinte come appresso: a) stipendi ed altri assegni fissi, ivi compresa l'aggiunta di famiglia ai marescialli; b) paghe ed altri assegni fissi, ivi compresa l'aggiunta di famiglia ai brigadieri, vicebrigadieri, guardie scelte e guardie; paghe ed indennità vitto agli allievi; c) caro-viveri per i brigadieri, vicebrigadieri, guardie scelte e guardie celibi; d) indennità eventuali, ad eccezione di quelle di trasferimento e di quelle per servizi fuori residenza o nell'ambito di piccole distanze di cui all'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-317

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Art. 317 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo