Regolamento›Titolo XVIII›Capo I
Art. 322
In vigore dal 3 gen 1931
I fondi in denaro vengono custoditi in apposita cassa-forte provveduta dai fornitori di casermaggio.
I questori e per essi gli uffici Comando agenti di P. S. dove saranno istituiti, nonché i direttori delle Scuole di polizia sotto la loro personale responsabilità, adotteranno tutte le misure che ravviseranno opportune per la sicurezza dei valori custoditi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-322