RegolamentoTitolo XVIIICapo I

Art. 327

In vigore dal 3 gen 1931
Salvo le eccezioni contenute nel presente regolamento, ai componenti il Corpo degli agenti di P. S. spettano, in ogni tempo ed in ciascuna delle posizioni in cui essi possono trovarsi, le competenze continuative ed eventuali di cui godono di fatto i pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali, comunque concesse, anche se per particolare disposizione del Ministero della guerra o del Comando generale dell'Arma;
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-327

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