Regolamento›Titolo XVIII›Capo I
Art. 329
In vigore dal 3 gen 1931
Agli agenti in licenza straordinaria per ragioni private ed a quelli assenti senza giustificati motivi, sono sospese tutte le competenze.
Gli agenti in licenza straordinaria per ragioni private che fruiscono di alloggio in natura sono tenuti a versare allo Stato il canone attribuito o da attribuirsi agli ambienti occupati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-329