Regolamento›Titolo XVIII›Capo I
Art. 331
In vigore dal 3 gen 1931
Ai graduati ed alle guardie che disimpegnano il servizio di trombettieri sarà corrisposto mensilmente il seguente soprassoldo a carico del capitolo delle competenze continuative:
ai sottufficiali, L. 50 mensili;
alle guardie scelte e guardie, L. 30 mensili.
Al maestro di banda ed all'istruttore della fanfara sarà invece corrisposto rispettivamente il soprassoldo di L. 150 e 90 mensili.
Il numero dei trombettieri non potrà eccedere quello di due per le stazioni superiori a quaranta uomini e quello di uno per le altre stazioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-331