Regolamento›Titolo XVIII›Capo I
Art. 326
In vigore dal 3 gen 1931
Se nel corso delle verifiche vengono riscontrati nei conti di cassa soltanto irregolarità o divari di pura forma, il funzionario incaricato provvede, senz'altro, a fare emendare gli errori od appianare le differenze riscontrate.
Quando però riscontrasse abusi, irregolarità od infrazioni dolose alle vigenti prescrizioni, oppure deficienze nei fondi di cassa, ne deve subito informare il Prefetto prendendo contemporaneamente i provvedimenti di urgenza che ritiene necessari. Il Prefetto poi ne riferirà al Ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-326