RegolamentoTitolo XVIIICapo I

Art. 315

In vigore dal 3 gen 1931
Il Ministero dell'interno, per tutti i bisogni del Corpo provvede alla somministrazione delle somme occorrenti alle Prefetture del Regno, secondo le norme della legge sulla contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento.
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Art. 315 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo