Regolamento›Titolo XVIII›Capo I
Art. 315
In vigore dal 3 gen 1931
Il Ministero dell'interno, per tutti i bisogni del Corpo provvede alla somministrazione delle somme occorrenti alle Prefetture del Regno, secondo le norme della legge sulla contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-315