Regolamento›Titolo XVIII›Capo I
Art. 317
382 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Le richieste di cui al precedente articolo debbono pervenire alle Prefetture non oltre il 20 di ogni mese distinte come appresso:
a) stipendi ed altri assegni fissi, ivi compresa l'aggiunta di famiglia ai marescialli;
b) paghe ed altri assegni fissi, ivi compresa l'aggiunta di famiglia ai brigadieri, vicebrigadieri, guardie scelte e guardie; paghe ed indennità vitto agli allievi;
c) caro-viveri per i brigadieri, vicebrigadieri, guardie scelte e guardie celibi;
d) indennità eventuali, ad eccezione di quelle di trasferimento e di quelle per servizi fuori residenza o nell'ambito di piccole distanze di cui all'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-317