Regolamento›Titolo XVII
Art. 309
374 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Le spese di riscaldamento dei locali e quelle di illuminazione esterna delle caserme nelle ricorrenze solenni, quando non vi sia provveduto nei contratti di casermaggio, sono a carico del Ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-309