Regolamento

Art. 344

In vigore dal 3 gen 1931
Per le missioni all'estero ai graduati ed alle guardie saranno corrisposte le indennità speciali stabilite dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 941.
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Art. 344 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo