Regolamento›Titolo XVIII›Capo I
Art. 340
In vigore dal 3 gen 1931
Le indennità di trasferimento vengono pagate a trasferimento compiuto dalla Questura cui l'agente è destinato.
All'agente trasferito può essere concesso, a sua richiesta, un anticipo non superiore ai due terzi delle indennità spettantigli.
Di tale anticipo la Questura di provenienza darà notizia a quella di destinazione, perché ne tenga conto nella liquidazione di saldo e provveda ad eseguirne il rimborso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-340