RegolamentoTitolo XVIIICapo I

Art. 338

In vigore dal 3 gen 1931
All'atto del pagamento deve essere apposta regolare quietanza sull'ordine di pagamento o sul titolo equipollente. Ove ciò non sia possibile per assenza dell'interessato dalla residenza, è concesso l'uso del bianco segno, che dovrà essere vistato dal questore e per esso dal capo dell'ufficio Comando agenti P. S. nei luoghi dove verrà istituito, nonché dal direttore della Scuola di polizia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-338

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Art. 338 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo