Regolamento›Titolo XVIII›Capo I
Art. 341
In vigore dal 3 gen 1931
Il pagamento delle predette indennità viene effettuato su presentazione della relativa tabella a corredo della quale saranno uniti:
per i celibi: i prescritti documenti di viaggio;
per gli ammogliati:
a) i prescritti documenti di viaggio per l'agente e per i componenti la famiglia;
b) una dichiarazione con la quale la Questura di destinazione attesta quali dei componenti la famiglia, con diritto ad indennità, abbiano raggiunto la residenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-341