Regolamento
Art. 362
In vigore dal 3 gen 1931
Avvenendo la morte di un agente, si procede alla compilazione dell'inventario di cui all' del presente regolamento. Le somme e gli oggetti lasciati dal defunto, dopo detratto dalle somme stesse in quanto è possibile, l'importo degli eventuali debiti del defunto verso l'Amministrazione, saranno inviati, con una copia dell'inventario, al podestà, il quale, sotto la sua personale responsabilità, ne eseguirà la consegna agli eredi legittimi, ritirando e trasmettendo alla Questura od ufficio di P. S. mittente, regolare ricevuta munita del di lui visto.
Le eventuali trattenute contemplate nel comma precedente dovranno essere dettagliatamente annotate nell'inventario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-362