Regolamento
Art. 364
In vigore dal 3 gen 1931
I questori, i capi degli uffici Comando agenti di P. S. e i direttori delle Scuole rendono conto distintamente per capitoli di bilancio, delle sommnistrazioni in denaro ricevute e delle spese fatte. Tali conti saranno resi trimestralmente, ad eccezione di quelli per assegni continuativi che saranno resi mensilmente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-364