Art. 364
Regolamento

Art. 364

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In vigore dal 3 gen 1931
I questori, i capi degli uffici Comando agenti di P. S. e i direttori delle Scuole rendono conto distintamente per capitoli di bilancio, delle sommnistrazioni in denaro ricevute e delle spese fatte. Tali conti saranno resi trimestralmente, ad eccezione di quelli per assegni continuativi che saranno resi mensilmente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-364