Regolamento
Art. 367
In vigore dal 3 gen 1931
All'acquisto degli strumenti musicali che si renderanno di volta in volta necessari, sia per le Scuole, sia per i reparti, si provvederà previa autorizzazione del Ministero.
La richiesta per l'autorizzazione dovrà essere accompagnata da preventivi di almeno tre ditte, sui quali dovrà essere sentito il parere dell'ufficio tecnico di finanza.
Il pagamento sarà fatto dal Ministero direttamente ai fornitori, su regolare fattura munita di dichiarazione del reparto o della Scuola attestante che la fornitura è stata regolarmente eseguita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-367