Regolamento

Art. 365

In vigore dal 3 gen 1931
Gli stati o gli altri titoli equipollenti relativi ai pagamenti, tanto delle competenze fisse, quanto delle eventuali, quanto di ogni altra spesa, dovranno essere presentati alle Prefetture, non oltre il giorno 7 del mese successivo al periodo di tempo a cui si riferiscono. Qualora gli stati o titoli predetti, per l'assenza degli interessati, non abbiano potuto essere quietanzati in tempo utile, saranno egualmente presentati alle Prefetture nel termine suindicato, con riserva di trasmettere i biancosegni. I predetti stati o titoli, a garenzia della regolarità dei pagamenti, dovranno essere muniti del bollo di ufficio e vistati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-365

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Art. 365 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo