Regolamento
Art. 365
In vigore dal 3 gen 1931
Gli stati o gli altri titoli equipollenti relativi ai pagamenti, tanto delle competenze fisse, quanto delle eventuali, quanto di ogni altra spesa, dovranno essere presentati alle Prefetture, non oltre il giorno 7 del mese successivo al periodo di tempo a cui si riferiscono.
Qualora gli stati o titoli predetti, per l'assenza degli interessati, non abbiano potuto essere quietanzati in tempo utile, saranno egualmente presentati alle Prefetture nel termine suindicato, con riserva di trasmettere i biancosegni.
I predetti stati o titoli, a garenzia della regolarità dei pagamenti, dovranno essere muniti del bollo di ufficio e vistati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-365