Regolamento

Art. 369

In vigore dal 3 gen 1931
Alla riparazione delle armi si provvede, ove è possibile, a mezzo di armaiuoli reggimentali in base alla tariffa in vigore presso l'Esercito. In caso diverso, sarà provveduto a mezzo di armaiuoli privati in base a prezzi da convenirsi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-369

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