Regolamento
Art. 369
In vigore dal 3 gen 1931
Alla riparazione delle armi si provvede, ove è possibile, a mezzo di armaiuoli reggimentali in base alla tariffa in vigore presso l'Esercito.
In caso diverso, sarà provveduto a mezzo di armaiuoli privati in base a prezzi da convenirsi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-369