Regolamento
Art. 372
In vigore dal 3 gen 1931
L'agente che per qualsiasi ragione cessa dal servizio è tenuto al pagamento della spesa occorrente per la pulitura delle armi che versa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-372