Regolamento›Titolo III
Art. 49
In vigore dal 3 gen 1931
Alla fornitura degli effetti di vestiario per gli agenti in divisa e degli oggetti di corredo, provvede il Ministero a seconda del bisogno, giusta le norme della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato mediante aste, licitazioni e trattative private ed in casi eccezionali anche in economia.
Presso il magazzino della Scuola tecnica di polizia di Roma, di cui all', verrà costituito, distinto dagli altri materiali, un deposito al quale il Ministero farà affluire gli effetti ed oggetti provvisti come sopra, i quali dopo il collaudo saranno assunti in carico dal consegnatario con le modalità dell'.
Alla Scuola di polizia di Caserta sarà pure istituito un deposito che verrà alimentato dalla Scuola tecnica di Roma e che darà conto a quest'ultima dei materiali da essa ricevuti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-49