RegolamentoTitolo II

Art. 46

In vigore dal 3 gen 1931
Le promozioni da maresciallo di 3ª classe con almeno due anni di grado, a maresciallo di 2ª classe e quelle da maresciallo di 2ª classe con almeno tre anni di grado, a maresciallo di 1ª classe, hanno luogo seguendo l'ordine del ruolo fino alla concorrenza dei posti disponibili ed in ragione di un terzo per merito e due terzi per anzianità. Per le promozioni per merito occorre che i marescialli abbiano dato prova di possedere speciale capacità ed abbiano riportato la classifica di ottimo negli ultimi due anni. Per le promozioni per anzianità occorre che abbiano dato prova di possedere adeguata capacità ed abbiano riportato la classifica non inferiore a buono negli ultimi due anni. I promossi verranno inscritti nel ruolo del nuovo grado, alternativamente uno per merito e due per anzianità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-46

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