RegolamentoTitolo III

Art. 60

In vigore dal 3 gen 1931
L'armamento, di proprietà dello Stato, è così costituito: a) per i marescialli: sciabola con pendaglio e dragona; pistola con fondina e 18 cartucce; b) per i brigadieri, vicebrigadieri, guardie scelte e guardie: pistola con fondina e 18 cartucce, e moschetto di cavalleria mod. 1891 con 18 cartucce a pallottola e 6 a mitraglia. Gli agenti in servizio alla Capitale, nello squadrone a cavallo, saranno forniti altresì di sciabola di cavalleria mod. 1891. Ogni agente è responsabile della manutenzione, pulizia, ed efficienza delle armi affidategli, le quali dovranno essere indicate sulla tessera di riconoscimento dell'agente, specificando anche la lettera ed il numero di matricola di ciascun'arma.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-60

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Art. 60 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo