Regolamento
Art. 232
In vigore dal 3 gen 1931
Danno luogo alle punizioni di prigione semplice, di sala di disciplina semplice e di arresti semplici le seguenti mancanze:
1° la recidiva, entro tre mesi, nelle mancanze leggere;
2° la pigrizia, la negligenza, la disattenzione in servizio e l'annunziarsi ammalato, senza essere poi riconosciuto tale;
3° la negligenza e la trascuratezza nella pulizia della persona, nel vestiario, sia che si tratti di divisa come di abito civile, e nella conservazione del corredo e delle armi; nonché l'indossare effetti di divisa non conformi alle prescrizioni od alterati, in violazione dell'.
4° il commerciare e l'esercitare un mestiere qualunque e l'occuparsi del disbrigo degli altrui affari privati, senza ordini od autorizzazione del superiore;
5° il traffico in caserma di commestibili, di vino o di altri generi;
6° il giocare alle carte in caserma senza interesse;
7° il ritardo non giustificato ad assumere un servizio comandato;
8° il procurarsi raccomandazioni di persone estranee all'Amministrazione, per cose attinenti alla carriera o alla qualità di agente di pubblica sicurezza;
9° l'inosservanza delle disposizioni circa l'impiego dei fondi di economia di cui all' salvo le maggiori punizioni comminate per i casi più gravi;
10° le altre eventuali mancanze non specificate nel presente articolo che, a giudizio dei superiori, non si ritengano passibili di diversa punizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-232