Regolamento›Capo II
Art. 230
In vigore dal 3 gen 1931
La consegna in caserma, può essere inflitta per negligenze e mancanze leggere, non abituali.
Il consegnato non può uscire dalla caserma altro che per disimpegnare il proprio servizio, dal quale non è esonerato.
L'agente ammogliato deve, per tutta la durata della punizione, rimanere nella sua abitazione, in tutte le ore in cui non è di servizio, e qualora infranga tale disposizione viene punito con la prigione di rigore, o con la sala di disciplina di rigore a seconda del grado oppure con la riduzione di paga.
Storico versioni
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