Regolamento›Titolo XIII›Capo I
Art. 226
In vigore dal 3 gen 1931
Il superiore deve anche tener presente che la mancanza riveste sempre un carattere tanto più grave quanto più è elevato il grado di chi la commette. Ond'è che, fra parecchi agenti responsabili di una stessa mancanza, punisce più severamente quello, o quelli, di maggior grado od anzianità, anche quando giudichi opportuno di non punire tutti i colpevoli.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-226