Regolamento

Art. 231

In vigore dal 3 gen 1931
La prigione semplice consiste nella detenzione del punito in apposito locale. L'agente vi viene ordinariamente accompagnato subito dopo la seconda mensa da un sottufficiale, il quale, sotto la sua personale responsabilità, dovrà accertare che il punito non ritenga oggetti atti ad offendere oppure oggetti con cui possa far fuoco, fumare, giocare, ecc. L'agente, durante tale punizione, riceve il solo vitto della mensa in comune, escluso il vino; non può avere seco che gli oggetti necessari di biancheria e di vestiario. Dorme sul tavolaccio, ed ha, durante la notte, quel numero di coperte che, a seconda della stagione, viene stabilito dal comandante la stazione. Egli non è escluso dai turni di servizio. La sala di disciplina semplice si sconta con le stesse modalità, ma il sottufficiale punito viene sempre rinchiuso in locale separato da quello adibito per uso di prigione delle guardie scelte e delle guardie, ha facoltà di leggere buoni libri di coltura e di tenere l'occorrente per scrivere. Durante la notte ha diritto al letto. Il maresciallo posto agli arresti semplici deve se celibe rimanere in caserma o se ammogliato nella sua abitazione in tutte le ore in cui non è di servizio, e qualora infranga gli arresti semplici viene punito con quelli di rigore. Gli arresti semplici saranno prolungati o anche commutati in quelli di rigore qualora durante il corso di essi il maresciallo commetta una nuova mancanza. Alla prigione semplice, ed alla sala di disciplina semplice, quando tali punizioni siano inflitte nel loro massimo, può essere aggiunta la consegna come punizione sussidiaria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-231

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Art. 231 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo