RegolamentoTitolo XIIICapo I

Art. 221

In vigore dal 3 gen 1931
La facoltà di punire disciplinarmente è mezzo potente dato ai superiori per mantenere salda la disciplina nei propri inferiori. Affinché essa conservi tutta la sua efficacia, deve essere adoperata con grande ponderatezza, con molto tatto, con giusta misura ed in base alla conoscenza che il superiore è in obbligo di avere dei propri dipendenti. Una punizione inflitta ingiustamente non torna che a danno della disciplina.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-221

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Art. 221 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo