RegolamentoTitolo XIIICapo I

Art. 220

In vigore dal 3 gen 1931
Per la importanza e la delicatezza dei servizi affidati al Corpo che, sovente, impegnano gli agenti in azioni personali, si rende necessario lasciare a ciascuno piena responsabilità individuale, sia in servizio che fuori servizio. Nessuna mancanza deve andare esente da punizione ed i superiori terranno perciò presente che tutte le infrazioni rilevate debbono, senza eccezione, venire represse in modo adeguato alla loro essenza ed alle circostanze concomitanti, perché il non reprimerle costituirebbe una lesione al principio di disciplina, più dannosa talvolta delle infrazioni stesse.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-220

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Art. 220 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo