Regolamento›Capo II
Art. 215
In vigore dal 3 gen 1931
I cavalli che non siano più idonei al servizio sono sottoposti a riforma in seguito a proposta del veterinario e previo accertamento della Commissione di cui all'.
Il risultato degli accertamenti dovrà riportarsi in apposito verbale in cui, nel caso che si confermi la proposta di riforma, sarà espresso anche il parere sul prezzo base per la vendita del cavallo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-215